Iper-ammortamenti 4.0/5.0 (periodo 1.1.2026–30.9.2028)
Ritorna la maggiorazione del costo ai soli fini IRPEF/IRES
delle quote di ammortamento e canoni leasing sui beni Industria 4.0/5.0
(allegati aggiornati) e sui beni per autoproduzione di energia rinnovabile
destinata all’autoconsumo. La maggiorazione è progressiva: fino al +180%
per investimenti contenuti, poi +100% e +50% per fasce superiori,
fino a 20 milioni. Requisiti essenziali: bene nuovo, prodotto
in UE/SEE, interconnessione (per 4.0/5.0), destinazione a strutture in
Italia.
L’accesso richiede comunicazioni e certificazioni tramite piattaforma GSE:
conviene pianificare per tempo fornitori, collaudi, perizie
e interconnessioni, così da non perdere l’aliquota più favorevole per
ritardi formali.
Dividendi e plusvalenze: esenzione parziale subordinata a
“partecipazione minima”
L’esenzione parziale su dividendi e capital gains è
mantenuta per i soli soggetti imprenditori quando la partecipazione
rappresenta almeno il 5% del capitale oppure il valore fiscale è almeno
500.000 euro. In mancanza, il flusso è integralmente imponibile.
Questa novità richiede una riclassificazione dei portafogli
partecipativi e possibili operazioni di “accorpamento” o riallineamento
del costo fiscale per non perdere il trattamento. Per i contratti di associazione
in partecipazione rileva il solo valore fiscale.
Plusvalenze d’impresa: dal 2026 tassazione integrale
nell’anno (stop frazionamento), salvo azienda
Cambia la gestione del timing fiscale delle plusvalenze: per
i beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni non PEX, la plusvalenza concorre
integralmente nel periodo di realizzo (eliminata la rateizzazione in 5
anni). Restano frazionabili (max 5 anni) le plusvalenze da cessione
d’azienda o ramo con possesso almeno triennale e i casi particolari delle
società sportive.
Questo incide su acconti, cash tax e pianificazione di
dismissioni: se si vende un bene ad alta plusvalenza, conviene valutare operazioni
propedeutiche (es. conferimenti, cessioni di ramo) per recuperare la
flessibilità del frazionamento quando possibile.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione
in società semplice (fino al 30.9.2026)
La misura consente una uscita “morbida” di beni non
strumentali (immobili non per destinazione e mobili registrati) dall’impresa
verso i soci, oppure la trasformazione in società semplice. Le
plusvalenze sono coperte da imposta sostitutiva all’8% (10,5% se società
di comodo per almeno due anni nel triennio 2023–2025). Le riserve in
sospensione annullate scontano il 13%. È possibile assumere il valore
catastale al posto del valore normale per gli immobili, e le imposte
indirette sono attenuate (registro ridotto, ipocatastali fisse). I
versamenti dell’imposta sostitutiva sono ripartiti 60% entro 30.9.2026 e
40% entro 30.11.2026.
Consigliamo di mappare patrimonio immobiliare e valutare perizia/valore
catastale per una simulazione di costi/benefici, soprattutto in
vista di operazioni di riassetto generazionale o snellimento di
veicoli societari “contenitore”.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione
(imposta 10% in 4 rate)
Le riserve in sospensione esistenti al 31.12.2024 e
ancora presenti a fine 2025 possono essere affrancate con un’imposta
sostitutiva del 10%, rendendole riserve di utili distribuibili
senza oneri ulteriori per la società. Il prelievo si versa in quattro rate
annuali a partire dal saldo imposte 2025.
È una leva utile per imprese che vogliono liberare riserve e pianificare
la distribuzione o operazioni straordinarie senza vincoli.
Limitazioni all’uso di perdite e ACE nel 2026–2027
Il legislatore introduce limiti quantitativi di
utilizzo riferiti ai “maggiori redditi” prodotti da specifiche norme: nel 2026
la compensazione (perdite e ACE) non può superare il 35% di quel maggior
reddito; nel 2027 il tetto sale al 42%. La disposizione si
applica anche ai gruppi in consolidato.
In pratica, alcune imprese potrebbero dover pagare più imposte
nonostante stock di perdite/ACE: è fondamentale aggiornare i forecast e
ricalibrare acconti e covenant.




