Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
Valutazione di convenienza della rivalutazione
Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.
In merito, occorre evidenziare che:
- l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).
Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:
21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione
Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.
Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins
Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.



